Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

 

“CASA SCOUT SESSANT”

 

Art. 1  DENOMINAZIONE E SCOPI

L’Associazione di volontariato “CASA SCOUT SESSANT”, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato  ed ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi di solidarietà sociale:

-       favorire l’aggregazione sociale attraverso la promozione sul territorio di proposte educative, partendo dalla proposta educativa propria del metodo scout, con iniziative rivolte in particolare ai ragazzi che vogliano condividere esperienze di dialogo e solidarietà sociale ma anche con la realizzazione di attività ludico/educative finalizzate alla socializzazione e all’integrazione sociale utilizzando idonee strutture, il contatto con la natura e l’ambiente circostante;

-       condivisione e collaborazione ad iniziative di altre associazioni di volontariato aventi analoghe finalità di solidarietà sociale, operanti sul territorio;

attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

-       attività di sensibilizzazione locale rivolta in particolare ai giovani e alle famiglie attraverso momenti aggregativi e  iniziative di carattere solidaristico, culturale, ambientale, educativo realizzate con altre realtà dell’associazionismo locale;

-       attività di  formazione degli operatori con specifica preparazione rivolta allo sviluppo delle iniziative promosse dall’associazione nella loro qualità di volontari;

-       attività di animazione, educazione e formazione rivolta a gruppi, famiglie, associazioni di volontariato e a comunità in genere con finalità sociali ed educative;

-       attività di prevenzione di situazioni di disagio giovanile in ambito locale, mediante iniziative rivolte a giovani, gruppi ed associazioni ed enti operanti nell’ambito della prevenzione del disagio minorile e dell’integrazione delle persone diversamente abili, enti ed organizzazioni preposti alla tutela dei minori e soggetti svantaggiati;

Per un miglior svolgimento delle attività sopra indicate l’associazione si farà carico della gestione economica ed organizzativa, nonché dell’adeguamento strutturale e messa a norma dell’immobile ex asilo infantile Bosia Garezz, sito in Asti, Fraz. Sessant 15 e dei terreni di pertinenza, concessi in comodato d’uso al Gruppo Scout Agesci Asti 1 dal Consiglio di Amministrazione dell’ex asilo infantile Bosia Garezz..

 

Art. 2PRINCIPI

1 -              L’Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

-   assenza del fine di lucro;

-   divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;

-   esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

-   obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

-   democraticità della struttura;

-   parità di diritti e doveri degli aderenti;

-   elettività e gratuità delle cariche associative;

-   gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;

-   sovranità dell’Assemblea;

-   divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2 -              Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci.

3 -              Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

4 -              L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti nei limiti stabiliti dall’art.3 della Legge 266/91.

 

Art. 3SEDE

1 -              L’associazione ha sede in Asti, Fr.Sessant n.15 presso ex Asilo Infantile Bosia Garezz

2 -              La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell’assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all’interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

 

Art. 4SOCI

1 -              I soci sono coloro che condividono gli scopi dell’associazione e versano annualmente la quota associativa.

2 -              All’aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.

3 -              L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente portata a conoscenza dell’assemblea dei soci.

4 -              L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

5 -              Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all’interessato, il quale può ricorrere all’assemblea per opporsi alla relativa delibera.

6 -              Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo;

Ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato;

Sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;

 

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto a recedere dall’associazione.

7 -              La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’associazione. I soci hanno l’onere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali, di pagare la quota sociale e di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione. Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

§         morosità;

§         indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;

§         inattività prolungata;

o comunque gravi motivi determinanti l’esclusione ogniqualvolta ne venga rilevata la ricorrenza. La qualità di socio si perde anche per recesso, mediante comunicazione scritta all’associazione, o per causa di morte.

8 -              L’esclusione e la decadenza dei soci sono motivate e deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il Consiglio Direttivo accertata la  sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione da parte dell’Assemblea. Il socio decaduto, escluso o receduto dall’organizzazione non può vantare diritti sul patrimonio della medesima né richiedere la restituzione della quota versata, che è intrasmissibile e non rivalutabile

9 -              L’Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell’attività a favore dell’Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10 -          L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

 

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

1 -              L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell’Associazione. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il mese di aprile.

 

Art. 6ASSEMBLEE

1 -              Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata o email a tutti i soci, almeno sette giorni della data fissata per la riunione.

2 -              Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3 -              L’assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 -              L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

-       giorno, ora e sede della prima convocazione;

-       giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;

-       ordine del giorno;

-       elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;

-       un prospetto per l’eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;

-       nel caso in cui l’Assemblea debba occuparsi dell’elezione delle cariche sociali, all’avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

5 -              Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 -              Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 -              Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei ¾ degli associati.

8 -              L’Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

9 -              Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

10 -          Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

11 -          Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

-       elezione o sostituzione degli organi sociali;

-       approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;

-       approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell’attività da svolgere;

-       esclusione degli associati per gravi motivi come previsto dall’art. 4;

-       approvazione dell’ammontare della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo.

-       accordi con soggetti terzi/adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi.

12 -          Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

-       modifica dello statuto;

-       scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;

-       nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

13 -          Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

14 -          I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

 

Art. 7CONSIGLIO DIRETTIVO

1 -              Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri, dura in carica per un periodo di 3 anni e può venir rieletto per non più di 3 volte consecutive.

2 -              Sono compiti del Consiglio Direttivo:

-       ammettere i nuovi soci;

-       proporre l’ammontare della quota associativa all’Assemblea dei Soci;

-       convocare le Assemblee;

-       osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

-       redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;

-       proporre i nominativi dei soci che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 4, comma 9.

3 -              Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri. 

4 -              I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

5 -              Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età ed è convocato di regola 3 volte all’ anno ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno  2 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

 

Art. 8PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1 -              Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.

2 -              I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

-       rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

-       convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

-       deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

 

Art.9 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 -              Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

-       contributi degli aderenti;

-       contributi di privati;

-       contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-       contributi di organismi internazionali;

-       donazioni e lasciti testamentari;

-       rimborsi derivanti da convenzioni;

-       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2 -              Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione.

 

Art. 10  DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1 -              La durata dell’associazione è illimitata.

2 -              Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, dal Collegio dei Sindaci ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata  o da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 -              Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, meglio se iscritta al Registro del Volontariato.

 

Art. 11NORME RESIDUALI

1 -              Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.

Consiglio Direttivo:

Presidente: Giorgio Binello

Vice Presidente: Roberto Macagno

Consiglieri: Carla M.Borsa, Daniela Festa, Flavio Smaniotto